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Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

2. Zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 45.000 Caffe' crudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 6.500 Surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 500 Cacao in grani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.000 The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100 Semi di soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.500 Semi di arachidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.500 Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . . . ha. 2.000 Alcol denaturato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 500 Birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 20.000 Benzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 450.000 Gasolio per autotrazione . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100.000 Olio combustibile fluido . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000 Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole. . . . . . . . . . q.li 70.000 Petrolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 12.000 Olio lubrificante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.000 Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall'amministrazione regionale. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 Attrezzature per l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000 Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici
per paravalanghe. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000.000
.

Art. 2

1. La esenzione prevista dal precedente art. 1 e' estesa alla imposta generale sulla entrata, limitatamente al primo atto economico che da' luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.

Art. 3

1. E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialita' non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.

2. Resta fermo peraltro, l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici nonche' per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

Art. 4

1. Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.

2. Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.

3. Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'art. 1, l'osservanza delle disposizioni in materia, di divieti economici e valutari.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma. 3 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - SCELBA - PELLA - SEGNI - LOMBARDO - BERTONE - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI