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Liquidazione, nell'interesse dello Stato, della "Organizzazione italiana del Lavoro O.I.L." di Milano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' convalidato il provvedimento del Ministero del tesoro, con il quale e' stata ordinata la liquidazione dell'Organizzazione italiana del Lavoro 0.I.L., con sede in Milano, ed e' stato nominato il commissario liquidatore.

Art. 2

1. Il commissario liquidatore risiede a Milano; egli e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.

Art. 3

1. La liquidazione e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro.

Art. 4

1. E' riconosciuta piena, validita' ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dalla Organizzazione italiana del Lavoro, concernenti beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dalla suddetta O.I.L.

2. Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal commissario liquidatore.

3. Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti e' estinto;

4. gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spese, mediante istanza diretta al commissario liquidatore.

5. Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere proposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso commissario liquidatore avanti l'autorita' giudiziaria di Milano competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.

Art. 6

1. Per la chiusura della liquidazione si osserveranno in quanto applicabili, le norme dell'art 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Chiusa la liquidazione, le attivita' residue sono devolute allo Stato e versate all'Erario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 5 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI