Modificazione all'art. 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorita' giudiziaria a disporre il pagamento delle indennita' di espropriazione per causa di pubblica utilita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, e' elevato a L. 50.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI