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Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, sono a carico del Governo italiano il quale provvedera' al pagamento agli aventi diritto in applicazione dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512, e dagli scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948 n. 227.

Art. 2

1. Le domande degli aventi diritto, contenenti le loro generalita' e residenza, i titoli e l'entita' del credito, e menzione di eventuali acconti percepiti, debbono essere dirette al Ministero del tesoro in Roma o all'Ufficio del tesoro presso la Legazione d'Italia, al Cairo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia, e di mesi sei per i residenti all'estero. Restano valide le domande e le documentazioni gia' presentate.

Art. 3

1. Il pagamento sara' effettuato in Italia in lire italiane, applicando il cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e spese. Nei limiti delle disponibilita' del Tesoro italiano in lire egiziane il pagamento potra' essere effettuato in detta valuta, esclusivamente a favore degli aventi diritto residenti in Egitto, dietro esplicita richiesta degli interessati.

Art. 4

1. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

Art. 5

1. Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1947-48, al capitolo 347-quater (Rendiconto Ministero del tesoro, parte straordinaria, spese diverse) e, per l'esercizio 1948-49, al capitolo 547-bis.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI