Finanziamento dei servizi sanitari, gia' di competenza di taluni enti, assorbiti temporaneamente dagli Uffici provinciali di sanita' pubblica della Sicilia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di L. 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica), per provvedere al finanziamento dei servizi sanitari, gia' di competenza di taluni enti, assorbiti temporaneamente dagli Uffici provinciali di sanita' pubblica della Sicilia.
2. Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata un'aliquota, d'importo corrispondente, della maggiore entrata recata dalla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).
Art. 2
1. Alle spese di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra, lo Stato e la, Regione Siciliana.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio:
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI