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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 (decimo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura, e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nei bilanci del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI