Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facolta' prevista dal decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Fino al 30 giugno 1950 e' data facolta' alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento, a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o, successive modificazioni, al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, gia' previsti sotto la denominazione di premi di operosita' e rendimento dell'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 132, e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.
2. L'esercizio, di tale facolta' e' subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro, che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.
3. Il Ministro per il tesoro puo' - ove se ne appalesi la necessita' - revocare il suo assenso.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA;
Visto, il Guardasigilli: GRASSI