Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (quattordicesimo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 3
1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Art. 4
1. All'elenco 1, annesso allo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, concernente i capitoli per i quali e' concessa al Governo la facolta' di cui all'Art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e' aggiunto il capitolo di nuova istituzione n. 21-bis "spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.
Art. 5
1. Per gli effetti di cui all'Art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere netto risultante dalla presente legge, vengono destinate, per l'importo complessivo di milioni 38.934,3, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI