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Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonche' a concorrere negli interessi di cui all'art. 2.1

Art. 2

1. Lo Stato potra' concorrere, per un periodo di non oltre quattro anni, nel pagamento degli interessi posticipati sulle anticipazioni di cui all'art. 1 nella misura massima del 2 per cento annuo.1

2. Alla scadenza del periodo per il quale sara' stato assegnata il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia stata rimborsata, potra' essere consolidata secondo le norme previste nei commi secondo e terzo dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dall'inizio del consolidamento.

3. Il credito derivante dalle predette anticipazioni e' assistito dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075.

4. Ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, condizioni e modalita' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

Art. 3

1. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1949-50 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
Da GASPERI - PELLA LOMBARDO - GRASSI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI