Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle societa'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro la costituzione di societa' con capitale superiore a 100 milioni di lire.
2. Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle societa' stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 100 milioni di lire.
3. In ogni caso sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale di che sopra e le emissioni di obbligazioni delle societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa.
4. E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 e successive modificazioni, riflettente la difesa, del risparmio e la disciplina del credito.
Art. 2
1. Se il Ministro per il tesoro ritiene di negare o di limitare l'autorizzazione, di cui all'art. 1, l'istanza relativa all'autorizzazione stessa verra' trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio con motivata, relazione, della quale sara' inviata copia ad Ministero dell'industria e del commercio.
2. In tal caso, sull'istanza provvede il Comitato predetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - GRASSI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI