Assegnazione di L. 100.000.000 sul bilancio del Ministero della difesa per lo smantellamento delle opere difensive lungo i confini
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel bilancio del Ministero della difesa (servizi dell'Esercito) e' stanziata, per l'anno finanziario 1948-49, la somma di L. 100.000.000, necessari per la demolizione delle opere militari di difesa lungo i confini occidentali e orientali, in applicazione dell'art. 47 del Trattato di pace.
Art. 2
1. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI