Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1949-50
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. E' autorizzata, per l'esercizio 1949-50, la spesa di L. 6.50.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di L. 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.
Art. 3
1. E' autorizzata per l'esercizio 1949-50 a spesa di L. 950.000.000 per il funzionamento degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI