Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.
2. I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.
Art. 2
1. A far parte dell'ufficio di segreteria, indicato nell'art. 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro puo' chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate e, per quanto si riferisce al personale d'ordine e subalterno, anche personale non di ruolo appartenente ad Amministrazioni statali.
Art. 3
1. Le disposizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano anche per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.
Art. 4
1. Nella denominazione "contratti di guerra" di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.
2. La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, e' di competenza delle Amministrazioni statali interessate.
3. E' in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.
4. Nulla e' innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del commissario liquidatore.
Art. 5
1. All'art. 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e' aggiunto il seguente comma:
"I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'art. 20 del decreto medesimo" .
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1949
EINAUDI
DE - GASPERI - PELLA - GRASSI - SARAGAT TUPINI - VANONI - PACCIARDI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI