Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In aggiunta alla spesa, di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 522, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione ii opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di lire 200 milioni prevista nel precedente articolo si fara' fronte con uguale riduzione della spesa di cui all'art. 10, lettera. b), della legge 30 ottobre 1948, n. 1269, che approva, lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.
Art. 3
1. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a. Roma, addi' 24 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI