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Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1949-50

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

Art. 2

1. Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1940 al 30 giugno 1950 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).

Art. 3

1. Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle D ed E).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1949
EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI