Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del Prestito redimibile cinque per cento emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione del debito pubblico e' autorizzata a procedere ai sorteggi, ai fini dell'ammortamento, delle obbligazioni del Prestito redimibile 5 per cento, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, anche per le serie non interamente collocate e pur se non ancora chiusa la sottoscrizione, con la osservanza del procedimento indicato nell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.
Art. 2
1. I sorteggi di cui al precedente art. 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.
Art. 3
1. Alle operazioni di riunione dei titoli al portatore del Prestito redimibile di cui al precedente art. 1, dei tagli da L. 100 e L. 500, richieste all'Amministrazione del debito pubblico con domande presentate posteriormente alla data del 3 ottobre 1948 e fino al 31 marzo 1950, sono applicabili le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI