Concessione al Commissariato nazionale della Gioventu' italiana (G.I.) di un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l'esercizio 1948-49
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso al Commissariato nazionale della Gioventu' italiana un contributo straordinario di L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 1948-49.
Art. 2
1. Alla copertura, dell'onere risultante dalla presente legge, vengono destinate corrispondenti aliquote delle maggiori entrate recate dalla, legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti nel bilancio del Ministero del tesoro per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI