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Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato la somma di L. 555.000.000 per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per provvedere alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro e' autorizzato a concedere alla Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato una ulteriore sovvenzione straordinaria di L. 555.000.000, in aggiunta a quelle gia' autorizzate con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532.

Art. 2

1. Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura, dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste nella legge 8 luglio 1949, n. 421, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni occorrenti allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge, dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI