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Norme relative all'indennita' di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche

Testo vigente

La, Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori postali-telegrafici per la costituzione del fondo sul quale grava l'indennita' di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafi a norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, e' raddioppiato con decorrenza dal 1 ottobre 1945 limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del 1 ottobre 1945 anzidetta.

Art. 2

1. L'indennita' di licenziamento di cui al precedente art. 1 e' corrisposta dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, anziche' nella misura di mezza mensilita' come stabilito nel regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, in ragione di una mensilita' della retribuzione intesa nel modo indicato nell'articolo stesso per ogni anno di servizio prestato a partire dal 1 ottobre 1945.

Art. 3

1. La quota di indennita' di licenziamento corrispondente alle maggiorazioni di cui all'art. 1 della presente legge e' liquidata ai supplenti dall'istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali-telegrafici, alle condizioni di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, nella misura di una mensilita' della quota di retribuzione risultante per effetto delle maggiorazioni predette per ogni anno di servizio successivo al 30 settembre 1945 o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Sono escluse dal calcolo dell'indennita' di licenziamento l'indennita' di carovita e ogni altra indennita' di carattere accessorio.

Art. 4

1. Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislative 22 marzo 1948, n. 505, e' sostituito come segue, ferma restando la lettera b) del comma stesso:
"I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica:
a) dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso e' dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi".

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA - FANFANI
Visto, ii Guardasigilli: GRASSI