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Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1949-50

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1949-50, le seguenti spese:

  1. 1) lire 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia, all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.)

  2. 2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla, nostra, partecipazione all'Organizzazione stessa;

  3. 3) lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie, dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;

  4. 4) lire 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali;

  5. 5) lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;

  6. 6) lire 19.000.000 per la, Delegazione italiana per la cooperazione economica europea, in Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA