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Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla, presente legge.

Art. 2

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relativo all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

2. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato sono descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3

1. Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 29 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1949-50, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza, e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza, e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

3. I capitoli della parte passiva, del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 5

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento, e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei patrimoni riuniti ex economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla, presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate e "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

3. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma, dell'art. 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Art. 6

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa straordinaria di lire 9 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7

1. Il contributo straordinario a favore dell'Amministrazione autonoma, della Valle d'Aosta, in luogo del non ancora avvenuto riparto delle entrate erariali fra, lo Stato e la Valle, previsto dall'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' stabilito, per l'anno 1949, in lire 585.000.000.

Art. 8

1. E' autorizzata, per l'esercizio 1949-50, la iscrizione della somma di lire 500.000 per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1941
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI