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Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato, il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate:

  1. 1) la spesa di lire 18.150.000.00,0 per provvedere, a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, alle riparazioni, alle, sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario;

  2. 2) la spesa di lire 600.000.000 per il recupero, la sistemazione, e la Rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime;

  3. 3) la spesa di lire 640.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 3

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 la, spesa di lire 55.750.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico; nonche', in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrate, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 e dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377 e nella legge 25 giugno 1949, n. 409:

  1. a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, nonche' degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;

  2. b) alla riparazione di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza degli eventi bellici;

  3. c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

  4. d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'art. 56 del predetto (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

  5. e) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

Art. 4

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 la spesa, di lire 500.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 e il decreto legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, riguardante la maggiorazione dei sussidi in dipendenza, dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.

Art. 5

1. Sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1949-50 i seguenti limiti d'impegno per spese derivanti dall'esenzione di opere a pagamento differito:

  1. 1) lire 600.000.000 per annualita' da corrispondere istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a norma del punto 2° dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a riparazioni, ricostruzioni e nuove, costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

  2. 2) lire 633.000.000 per la concessione ai sensi degli articoli 16 (punto 2° e 3°) e 76 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409:

    1. a) di contributi nel pagamento delle quote, di ammortamento di mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza, tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;

    2. b) di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla, lettera, a);

    3. c) di premi di acceleramento da, pagarsi in dipendenza, dei lavori di cui alle lettere a) e b d) di contributi costanti per trent'anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

  3. 3) lire 30.000.000 per la concessione ad enti vari, ai sensi dell'art. 56 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, per la parte della spesa non coperta, dal concorso in capitale accordato dallo Stato.

Art. 6

1. Sono altresi' stabilite per l'esercizio finanziario 1949-50 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti relativi a,:

  1. 1) sovvenzioni per opere idrauliche ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 248, lire 25.000;

  2. 2) sovvenzioni per linee e impianti elettrici previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, lire 112.821.000;

  3. 3) contributi per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, lire 51.000.000.

Art. 7

1. Per far fronte agli oneri della revisione dei prezzi contrattuali degli appalti da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1949-50 le seguenti spese:

  1. a) lire 456.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria;

  2. b) lire 5.000.000.000 per le opera di carattere straordinario.

Art. 8

1. Le somme dei fondi a disposizione - inscritte nell'annesso stato di previsione in rapporto ad autorizzazioni di spesa, non ripartite disposte con la presente legge e con provvedimenti legislativi gia' emanati - saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte ordinaria, e straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi contrattuali.

2. I prelevamenti da tali fondi e le assegnazioni su indicate verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 9

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonomia delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1949-50, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

3. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI