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Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruenti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni

Testo vigente

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il penultimo comma dell'art. 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e' modificato come segue:
"Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942 n. 1175, e di altre Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo de gli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido" .

Art. 2

1. La disposizione del precedente articolo si applica dalla prima rata della pensione di guerra con scadenza successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI