Autorizzazione della spesa di lire 360.000.000 per la riparazione del danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 120.000.000 di cui:
a) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3-10 novembre 1948 nelle province di Grosseto e Siena;
b) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3-10 dicembre 1948 nelle province di Rieti e Terni;
c) Lire 20.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.
2. Con le dette somme da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, si provvedera' nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:
a) all'esecuzione di lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;
b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
c) alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata, con le modalita' indicate nell'ultimo n. 1010;
d) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche', di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;
e) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'.
3. Alla spesa autorizzata col presente, articolo si fa, fronte per lire 70.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio 1948-49 in base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846 e per lire 50.000.000 con le maggiori entrate previste dal quinto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49 (legge 8 luglio 1949, n. 421).
Art. 2
1. E' autorizzata la spesa di lire 40.000.000, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, nei Comuni delle province di Arezzo e Perugia, danneggiati dal terremoto verificatosi il 13 giugno 1948 e che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:
a) alla riparazione di edifici dello Stato;
b) alla concessione di sussidi a norma delle lettere d) ed e) del precedente art. 1.
2. Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 in base al decreto Presidenziale 29 giugno 1948, n. 806.
Art. 3
1. Le disposizioni di cui alla lettera e) del precedente art. 1, sono applicabili, anche ai danni dipendenti dal terremoto verificatosi nelle Puglie il 18-213 agosto 1948.
2. In aggiunta alla spesa di lire 500.000.000 disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39, per i danni causati dal detto terremoto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100.000.000.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fara' fronte con le maggiori entrate previste dal nono provvedimento di variazioni al bilancio per lo esercizio 1948-49 (legge 8 ottobre 1949, n. 731).
Art. 4
1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui ai precedenti articoli e' demandata ai competenti Provveditorati regionali alle oliere pubbliche.
Art. 5
1. I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettere a), b) e c), e dell'art. 2, lett. a), sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Art. 6
1. I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere d) ed e), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.
2. I sussidi di cui al precedente art. 1, lettera e), possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
3. In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamiento.
Art. 7
1. Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro il termine perentorio del 31 dicembre 1949.
2. E' prorogato alla stessa data il termine della presentazione delle domande di sussidio di cui alla. Legge 14 febbraio 1949, n. 39, recante provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal terremoto del 18-23 agosto 1948 delle Puglie.
Art. 8
1. Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonche' degli edifici di culto delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera d) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire dei certificato, dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.
2. I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e lo ammontare dei lavori eseguiti.
Art. 9
1. Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani e rustici, di cui alla lettera c) del precedente art. 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dello immobile utile agli effetti dell'art. 1158 dei Codice civile.
2. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata, resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.
Art. 10
1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.
2. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha, facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio, anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.
Art. 11
1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, ed il sussidio 6 determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.
2. Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea, a tutti i rapporti tra i condomini conseguenti od beneficio concesso.