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Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio

Testo vigente

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'alinea 6) dell'art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito, come appresso:
"6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.
"Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione, viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denunce di alienazione presentate a mente dell'art. 30 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate".

Art. 2

1. L'ultimo comma, dell'art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso".

Art. 3

1. L'art. 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualita', di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualita' della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.
"Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualita' e classe, la facolta' di ricorso e di rettifica e' ammessa nei riguardi dell'imponibile.
"Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini dell'imposta straordinaria sui patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria, o alla, classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unita' tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe, cui il fabbricato e' stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della. Commissione censuaria provinciale competente".

Art. 4

1. Il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui il canone sia, stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora, si fosse dovuto procedere, al riscatto alla data del 28 marzo 1947".

Art. 5

1. L'art. 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"I buoni del Tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1 giugno-31 agosto 1947.
"Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa, sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947.
"La valutazione sara' effettuata, in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla inedia, dei prezzi di compenso del semestre 1 ottobre 1946-31 marzo 1947, in quanto piu' favorevoli, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della, rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, siano state inferiori del 15 per cento a quelle del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947.
"I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
"Il Ministero delle finanze, qualora abbia, fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa, del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla, determinazione del valore dei titoli, ha facolta' di richiederla, al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e, la procedura, vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore cosi' determinato non potra' essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.
"I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale".

Art. 6

1. L'art. 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"L'imposta, straordinaria progressiva, e' dovuta, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della, riscossione dalla rata. Del febbraio 1948.
"E' in facolta' dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva, ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via, definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta, con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.
"L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata, del febbraio 1948, e' ripartita nelle rate ancora da, scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.
"L'imposta inscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, e' riscossa in sei rate bimestrali con la, maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.
"Per la riscossione dell'imposta, progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424".

Art. 7

1. L'art. 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"Restando invariato il pagamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1949, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine di quattro mesi dalla, entrata in rigore della presente legge, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuato al 1 gennaio 1950 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1955, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1949.
"Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque gia', presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.
"La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo".

Art. 8

1. Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica, della liquidazione.

2. Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta straordinaria ancora da scadere.

3. Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la, finanza avrebbe facolta' di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione.

4. Il riscatto e' ammesso se l'imposta e' riscuotibile in un numero di rate superiore a sei.

5. Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei comuni quarto e quinto dell'art. 539 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

Art. 9

1. Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti che abbiano presentato piu' dichiarazioni, frazionando fra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica, dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, richiamandovi le dichiarazioni gia' prodotte.

2. Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, e' soggetto ad una sopratassa pari alla differenza, fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.

Art. 10

1. Nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo l'art. 62, viene inserito il seguente art. 62-bis:
"Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'art. 54, l'Intendenza, di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta, straordinaria, progressiva sul patrimonio, abbia, motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento, dell'imposta medesima, puo' domandare all'autorita' giudiziaria, competente a norma, dell'art. 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza, dei contribuenti anche se dati in cauzione.

2. "Il sequestro d'azienda non puo' essere concesso se non sentito il debitore.

3. "Al sequestro conservativo di cui ai presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile.

4. "Nel giudizio di convalida spetta al contribuente di fornire la prova che il credito dell'Amministrazione e' assistito da idonee garanzie".

Art. 11

1. L'art. 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"Il contribuente, che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da fare ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, ma non superiori in ogni caso, a sessanta rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948.
"La domanda, deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla, entrata in vigore della presente legge alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica, al debito di imposta residuante al 1 gennaio 1950.
"Contro la determinazione negativa della Intendenza, e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.
"Le determinazioni positive e negative dell'intendenza di finanza devono essere pubblicate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata, di quindici giorni".