Proroga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1949, n. 131 e 7 aprile 1949, n. 222, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale e sui contributi degli studenti universitari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49 sono estese le disposizioni emanate con legge 28 marzo 1949, n. 131, in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale.
Art. 2
1. Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1949, n. 222, concernente tasse e contributi a favore delle Universita' e degli Istituti superiori.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI