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Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo precedente sara' provveduto mediante le somme stanziate nello stesso capitolo 162 dello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-50 e nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI