Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Chiunque, per avere venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge 219 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente nazionale serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Alla esecuzione della presente legge si provvede entro i limiti della somma di 10 milioni la cui spesa e' stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 1096.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente serico nazionale.
3. Rimangono ferme le modalita' di erogazione nonche' l'obbligo del rendiconto a norma dell'art. 15 della legge 4 settembre 1940, n. 1517.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti idi osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - BERTONE - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI