Corresponsione di indennita' di carica ai componenti le Deputazioni provinciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali puo' essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennita' di carica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI