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Modalita' speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attivita' di servizio od In quiescenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga all'art. 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, ed all'art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attivita' di servizio od in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

2. Per gli stipendi ed assegni la cui misura e' stabilita ad anno l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.

3. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonche' le ritenute gravanti le competenze medesime.

Art. 2

1. E' riconosciuta efficacia all'arrotondamento eventuale operato dalle pubbliche Amministrazioni con i criteri di cui all'art. 1 antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1040
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI