Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le occupazioni in via provvisoria di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097, gia' disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI