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Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari, e' autorizzato a, favore dell'Istituto nazionale di economia agraria un contributo di lire 5.000.000.

Art. 2

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146 e successive variazioni, ed al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946 n. 240, sono ridotte, rispettivamente, di lire tre milioni e di lire due milioni. Tali riduzioni avranno effetto sugli stanziamenti dipendenti dalle suddette autorizzazioni di spesa ed iscritti ai capitoli 133 (spese a pagamento differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 4 luglio 1930, n. 1146, ecc.) e 101 (concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI