Modificazioni alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E.R.P
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli articoli 1, 3, 11, 18 e 19 della, legge 23 aprile 1949, n. 165, sono apportate le modifiche risultanti dagli articoli seguenti.
Art. 2
1. Il testo dell'art. 1, lettere e) ed h) e' sostituito dal seguente:
"e) lire 500 milioni per contributi e spese per l'intensificazione dell'difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine";
"h) lire 200 milioni per contributi e spese pena l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole".
Art. 3
1. Il testo dell'art. 3, lettera e) e' sostituito dal seguente:
"e) lire 180 milioni per la intensificazione delle attivita' di ricerca, di istruzione di sperimentazione agraria, e meccanico-agraria, e degli istituti scientifici per la pesca".
Art. 4
1. Nel testo del primo comma, dell'art. 11 le ultime parole "ai sensi dell'art. 2, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355".
Art. 5
1. Il numero del decreto legislativo 27 giugno 1946 richiamato nel secondo comma, dell'art. 11 e' rettificato nel modo seguente: "n. 37" anziche' "n. 231".
Art. 6
1. Il testo del secondo comma dell'art. 18 e' sostituito dal seguente: "La destinazione della somma prevista dal comma, precedente alle zone di cui all'art. 3 sara' effettuata, nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge".
Art. 7
1. Il testo dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro, provvedera' con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 18".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI