Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' costituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano un apposito fondo al quale affluiranno il contributo indicato nell'art. 2 della presente legge le somme che sono state o saranno offerte e messe a disposizione dagli enti o dai privati, entro il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio verificatosi a Torino il 4 maggio 1949.
Art. 2
1. E' autorizzata la concessione a favore del fondo previsto dal precedente articolo, di un contributo di lire 30.817.896 pari alla somma introitata a titolo di tassa di lotteria, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sui concorsi pronostici svoltisi, con preventiva dichiarazione della, devoluzione degli utili per le famiglie delle vittime dell'incidente, nella giornata dell'8 maggio 1949.
2. Ai termini dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa di cui al precedente comma, si fara', fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
3. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. L'intero ammontare del fondo sara' erogato in favore dei congiunti che erano conviventi ed a carico delle vittime o che da esse ricevevano in tutto o in parte i mezzi di sostentamento.
2. Nelle erogazioni si terra' conto del grado di parentela o di affinita' con le vittime e delle condizioni economiche dei destinatari.
Art. 4
1. Le erogazioni saranno deliberate da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla, Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:
1) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo;
2) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
3) dal Sindaco de comune di Torino;
4) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
5) da un rappresentante della Federazione italiana gioco calcio.
2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 24 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI