Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (primo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle merci ammesse allo importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
1. A scarico delle bollette d'importazione temporanea delle lamiere di ferro stagnate estere destinate alle fabbricazioni di barattoli da esportare pieni di prodotti alimentari e' concesso un abbuono corrispondente al 2 per cento in peso dei barattoli presentati alla esportazione, riferibile a recipienti riaperti per difetti di lavorazione e non piu' utilizzabili.
Art. 3
1. Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.
2. Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficio le della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI BERTONE - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI