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Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (primo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. A scarico delle bollette d'importazione temporanea delle lamiere di ferro stagnate estere destinate alle fabbricazioni di barattoli da esportare pieni di prodotti alimentari e' concesso un abbuono corrispondente al 2 per cento in peso dei barattoli presentati alla esportazione, riferibile a recipienti riaperti per difetti di lavorazione e non piu' utilizzabili.

Art. 3

1. Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.

2. Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficio le della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI BERTONE - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI