Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta, e di altri prodotti alimentari da esportare.
2. La quantita' minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.
Art. 2
1. Sono ripristinate, con modifiche, le concessioni d'importazione temporanea, gia' accordate, modificate e prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 3
1. La concessione della importazione temporanea, di valvole, prevista dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, e' cosi' modificata: "valvole di qualsiasi metallo per completare camere d'aria per ruote di veicoli".
Art. 4
1. La, concessione della importazione temporanea di fogli, lamiere e nastri di ottone e di alpacca per la fabbricazione di posaterie, prevista dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706, e' estesa alla fabbricazione di altri articoli da, tavola e da cucina (cremiere, caffettiere, lattiere, ecc.) greggi oppure rifiniti.
Art. 5
1. E' consentita, a condizione di reciprocita', la, importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere.
2. La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri e' limitata a tre mesi.
Art. 6
1. E' consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi, caricatori e rocchetti di supporto.
2. Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della, Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI BERTONE - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI