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Concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e' corrisposto un acconto una tantum sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla, data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita, ed ogni altra, indennita' o assegno, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione.

2. L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.

Art. 2

1. L'acconto di cui al precedente articolo e' concesso negli stessi limiti, criteri e modalita' previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149, commisurandolo per i personali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti all'entita' e durata delle prestazioni, sulla, sola quota di retribuzione che costituisce corrispettivo di prestazione personale, esclusa, la, parte di retribuzione corrisposta a titolo di rimborso spese.

Art. 3

1. La somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge sara' recuperata in unica soluzione, mediante conguaglio con i miglioramenti a titolo di stipendio, paga o retribuzione risultanti in attuazione della futura legge di revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Art. 4

1. Alla maggiore spesa, derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal disegno di legge, di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 5

1. Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI