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Reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di sottufficiali radio-montatori e radio-telegrafisti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri mediante concorso per titoli ed esame, di cinque marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli d'alloggio, cinquanta brigadieri e settantacinque vice brigadieri della carriera continuativa, da trarsi rispettivamente dai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito, dai sergenti maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito e dai sergenti radio-montatori o radio-telegrifisti dell'Esercito, e gradi e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo.

2. La partecipazione al concorso e' subordinata al nulla osta delle rispettive Forze armate.

Art. 2

1. Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di maresciallo maggiore, i posti che rimarranno vacanti andranno in aumento o a quelli previsti per il grado di maresciallo capo; quelli che non venissero ricoperti in quest'ultimo grado andranno in aumento a quelli previsti per il grado di maresciallo d'alloggio.

2. Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di brigadiere, i posti vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado di vice brigadiere.

Art. 3

1. I sottufficiali aspiranti al passaggio nell'Arma, del carabinieri devono:

  1. a) se appartenenti ai gradi di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essere in possesso della licenza delle scuole medie inferiori o di titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di capo di I, II e III classe, aver frequentato, con esito favorevole, il corso di istruzione generale professionale della Marina militare;

  2. b) se appartenenti ai gradi di sergente maggiore e sergente dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, aver conseguito la promozione alla terza classe delle scuole medie inferiori o possedere titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di secondo capo e sergente, aver frequentato, con esito favorevole, il corso ordinario della Marina militare;

  3. c) aver riportato nell'ultimo anno di servizio classifica non inferiore a quella di "buono";

  4. d) non aver superato, alla data di pubblicazione del bando di concorso: il 40° anno di eta', se marescialli o gradi corrispondenti; il 35° anno di eta', se sergenti maggiori o grado corrispondente; ed il 30° anno di eta' se sergenti;

  5. e) essere di statura, non inferiore a metri 1,65;

  6. f) essere stati disciplinati;

  7. g) possedere i requisiti previsti da uno speciale attestato di idoneita' morale, da rilasciarsi da un Comando retto da un ufficiale o dai Comando di sezione dell'Arma competente per territorio.

2. Il Ministro per la difesa, su parere del Comando generale, puo' negare la partecipazione al concorso, con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 4

1. Le operazioni del concorso saranno espletate da una Commissione, nominata dal Ministro per la difesa, la quale sottoporra' gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti ad un esame pratico, che consistera':

  1. a) per i radio-montatori:

    1. 1) in un esperimento pratico di ricerca, guasti e montaggi vari di trasmettitori e ricevitori di apparati radio R.F. 4 dell'Esercito;

    2. 2) nella lettura ed interpretazione di schemi di montaggio;

  2. b) per i radio-telegrafisti:

    1. 1) nella trasmissione e ricezione di un testo composto di cento gruppi di lettere, cifre e segni di interpunzione alla velocita' di ottanta caratteri al minuto primo;

    2. 2) nella trasmissione e ricezione di un dispaccio in chiaro di cento parole alla velocita' di conto caratteri al minuto primo.

2. Gli aspiranti di cui alla precedente lettera a) dovranno altresi' sostenere un esame orale su nozioni teoriche.

Art. 5

1. Per gli aspiranti dichiarati idonei saranno stabilite distinte graduatorie di merito per i radio-montatori e per i radio-telegrafisti, formate in base ai seguenti elementi:

  1. a) punto riportato nella prova pratica (da calcolarsi in ventesimi);

  2. b) punto da attribuirsi al candidato in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo previsto per l'ammissione al concorso da calcolarsi in un ventesimo per ciascun anno di studio successivo a quello necessario per conseguire detto titolo.

2. A parita' di merito sara' data la preferenza, al candidato che avra' riportato punteggio piu' alto nella prova pratica.

3. Inoltre fra gli aspiranti radio-montatori sara', a parita' di merito, data la preferenza a quei candidati che, oltre a superare la prova pratica, dimostreranno di essere anche dei provetti radio-telegrafisti.

Art. 6

1. I sottufficiali prescelti verranno temporaneamente chiamati in servizio nell'Arma dei carabinieri, con diritto a percepire gli assegni previsti per i pari grado dell'Arma. In tale posizione essi frequenteranno, presso la Scuola centrale di Firenze, un corso orientativo tecnico-professionale della durata di tre mesi, sulle materie previste dai programmi d'insegnamento in vigore per i corsi allievi sottufficiali dei carabinieri.

Art. 7

1. Al termine del corso previsto dall'articolo precedente, saranno transitati definitivamente nei rispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri quei sottufficiali che, a giudizio insindacabile del Comando generale e previo parere del comandante della Scuola centrale di Firenze, saranno riconosciuti idonei al particolare servizio di istituto dell'Arma stessa.

2. Essi possono essere immessi in ruolo in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado. Le eventuali eccedenze dovranno essere riassorbite con le prime vacanze che si verificano in ciascun grado.

3. Fino a quando non saranno riassorbite le eccedenze di cui al precedente comma, dovra' essere lasciato scoperto nel grado di vice-brigadiere un numero di posti tale da compensare integralmente il maggior onere derivante dal soprannumero esistente negli altri gradi di sottufficiali.

4. I sottufficiali non riconosciuti idonei ai sensi del primo comma saranno restituiti ai ruoli di provenienza o ricollocati in congedo.

Art. 8

1. Ai sottufficiali immessi nei ruoli dell'Arma, dei carabinieri ai sensi dell'articolo precedente, sara' attribuita anzianita' assoluta a decorrere dai giorno in cui sono stati immessi in servizio nell'Arma; essi seguiranno nei rispettivi ruoli i pari grado dell'Arma stessa, aventi uguale anzianita'.

2. L'anzianita' relativa dei sottufficiali di cui al precedente comma sara' stabilita in base alla graduatoria formata alla fine del corso di cui al precedente art. 6.

Art. 9

1. I sottufficiali immessi nell'Arma ai sensi del precedente art. 8, percepiranno un premio di arruolamento di L. 6000 non cumulabile con quello eventualmente percepito nei Corpi cui i militari appartennero.

2. Dopo un anno di permanenza nell'Arma e sempre che il servizio trascorso alle armi sia cumulativamente di almeno tre anni, acquisteranno - se meritevoli - diritto a conseguire la prima rafferma triennale ed al termine della rafferma stessa a percepire l'indennita' di L. 3000.

3. Per coloro che all'atto del passaggio nell'Arma contino gia' tre o piu' anni di servizio, la prima rafferma triennale decorrera' dalla data di incorporazione, mentre coloro che compiranno tre anni di servizio successivamente alla, predetta data, matureranno diritto alla prima rafferma triennale all'atto del compimento del terzo anno di servizio calcolato nei modi previsti dal precedente comma.

4. Coloro che si vincoleranno successivamente alla seconda, e terza rafferma triennale acquisteranno diritto ad una seconda e terza indennita' ciascuna di L. 500 da corrispondersi al termine di ogni rafferma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI