Modificazioni alla tassa di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera, d), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'art. 4, lettera d), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificato con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, con il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, e con l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, e' fissata, come segue:
a) lire 400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 160 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo;
b) lire 1200 per i passeggeri di 1ª classe e lire 400 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;
c) lire 2400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 800 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati.
Per i passeggeri di 3ª classe, compresi gli emigranti, la tassa e', per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 40-80 e 200.
Art. 2
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA - VANONI - TUPINI - BERTONE
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI