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Modificazioni al testo unico delle leggi sulle servitu' militari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente "Riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari", e' modificato come segue:
"In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprieta' puo' essere assoggettato a servitu' nei modi previsti dalla, presente legge".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - SCELBA - PICCIONI - VANONI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI