Norme transitorie per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalita' stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianita' minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
2. Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non e' applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
Art. 2
1. Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia, per i posti disponibili a decorrere dal 1 gennaio 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI