Aumento del limite fissato per la esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali del lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il limite di L. 50.000 stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, e' elevato a 100.000 lire.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI