diritto.io

Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32, relativo all'obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori

Testo vigente

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI