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Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di pace tra, l'Italia e le Potenze, Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche' degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorquando il Governo italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, e' disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.

2. Il decreto Ministeriale previsto dal comuni precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennita', ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso comma precedente.

3. La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa.

Art. 2

1. I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'art. 83 dei Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla Giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone.

2. Il decreto Ministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennita', ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e con le modalita' indicate nel secondo comma, dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3

1. L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennita' od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contradditorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica, del decreto Ministeriale preveduto dagli articoli precedenti.

Art. 4

1. Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto Ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita, istanza ai presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi.

2. I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza, predetta.

3. L'esecuzione dei decreti Ministeriali emanati a norma, degli articoli precedenti non puo' essere sospesa in via giurisdizionale.

Art. 5

1. La riscossione della indennita' non preclude l'esercizio o la continuazione dell'azione.

Art. 6

1. La Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed e' composta:

  1. 1) di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado, non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;

  2. 2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;

  3. 3) di un magistrato designato dal. Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;

  4. 4) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;

  5. 5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;

  6. 6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;

  7. 7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;

  8. 8) di un Magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;

  9. 9) di un avvocato dello stato, di grado non inferiore al quinto.

2. Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni qualora queste siano interessate, e si puo' valere dell'opera di esperti.

3. Per in validita' delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere e' adottato a maggioranza degli intervenuti.

Art. 7

1. Anche al di fuori dei casi previsti negli articoli 1 e 2, la Commissione deve essere sentita dal Ministro per il tesoro su tutte le questioni relative all'applicazione dell'art. 78 del Trattato di pace.

Art. 8

1. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' stabilita la misura dell'emolumento spettante ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - GRASSI - PACCIARDI - PELLA - BERTONE
Visto, il Guardasigilli: GRASSI