Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni previste dall'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, per la presentazione alle Amministrazioni competenti delle istanze aderenti al pagamento dei debiti scaduti si applicano anche per il periodo dall'11 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.
2. Non sono tenuti a, presentare le istanze coloro che abbiano gia' chiesto alle Amministrazioni competenti la liquidazione dei loro crediti.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI