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Determinazione dell'importo dell'indennita' di contingenza da corrispondersi agli Invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1949

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'importo della indennita' di contingenza, istituita, a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1949 e per l'anno 1949, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a, Roma, addi' 10 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI