Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1° luglio 1946-30 giugno 1947
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa alla presente legge.
Art. 2
1. Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero dell'interno regolati da speciali convenzioni, si applicano i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente art. 1 per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, mentre la quota per rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente.
2. Per i tronchi speciali Segesta-Trapani costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, regolati da apposita convenzione, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente art. 1 per cio' che arida la manutenzione della palificazione e dei fili vengono ridotti della meta', mentre la quota rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza dei tronchi stessi viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente. Tutto cio' senza pregiudizio degli accordi presi o da prendersi fra l'Amministrazione, delle poste e delle telecomunicazioni e quella delle Ferrovie dello Stato per la ripartizione della spesa, cosi' risultante fra le due Amministrazioni, in Conseguenza dell'appoggio di conduttori delle poste e telecomunicazioni sulla palificazione ferroviaria anzidetta.
3. Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, regolati da apposita convenzione e per i quali le ferrovie forniscono i materiali si applica soltanto il canone di lire 200.000 annue per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.
4. Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) regolati da speciali convenzioni, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente art. 1 per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti di un quarto, mentre la quota per rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata, in lire 200.000 annue per ogni agente.
Art. 3
1. Per le societa' telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1 luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di lire 900 a chilometro doppino.
2. Per i circuiti sociali posati posteriormente a tale data e per le voci dal n. 1 al n. 11 della tabella annessa alla presente legge, saranno applicati i canoni indicati nella tabella stessa, ridotti della meta'.
Art. 4
1. Per il Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) i canoni di cui ai numeri da 1 a 20 della tabella annessa alla presente legge, e quelli di cui al successivo art. 7, sono ridotti di un quarto; per le societa' concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, limitatamente alle prime undici voci della tabella annesa alla presente legge, i canoni sono ridotti di un quarto; per le Ferrovie dello stato, per la Societa' Italcable e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, limitatamente alle prime undici voci della tabella, i canoni sono ridotti della meta'.
Art. 5
1. Nulla e' variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato, previsti dall'art. 9 della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.
Art. 6
1. I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1895, n. 3200, sono elevati, rispettivamente, a lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.
Art. 7
1. Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica, a chiunque ceduto, si applicano i canoni annui calcolati in base ai seguenti criteri:
a) per i collegamenti internazionali permanenti meta' della tariffa telefonica fra l'Italia e lo Stato interessato moltiplicata per 24.000;
b) per i collegamenti interni permanenti lire 2000 a chilometro;
c) per i collegamenti interni ed internazionali utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere: un ottavo del canone di cui alle precedenti voci a) e b) moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.
Art. 8
1. I canoni di cui ai precedenti articoli si applicano per il periodo dal 1 luglio 1946 al 30 giugno 1947.
2. Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo.
3. Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge o nella tabella annessa saranno regolate con apposite convenzioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI