Immatricolazione di aeromobili in deroga all'art. 751 del Codice della navigazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per la difesa puo', con motivato decreto, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali societa' aventi i requisiti previsti dall'art. 751 del Codice della navigazione e dal decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, abbiano la effettiva disponibilita', ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756 del predetto Codice, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione viene effettuata.
2. Per gli aeromobili di cui al comma precedente resta fermo il disposto dell'art. 752 del Codice della navigazione, e gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, dello stesso Codice pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulle predette societa'.
Art. 2
1. La presente legge avra' vigore per un biennio dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI