Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce segno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' elevato da L. 5000 a L. 100.000 l'importo stabilito dall'art. 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la sottoscrizione mediante croce-segno delle cambiali agrarie.
2. Restano invariate le condizioni e le modalita' previste dalla predetta disposizione di legge.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI