diritto.io

Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce segno

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI