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Concessione di una pensione straordinaria alle figlie del prof. Arcangelo Ghisleri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la, seguente legge:

Art. 1

1. Alla signorina Aurora Ghisleri figlia del professore Arcangelo Ghisleri e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1949, una pensione straordinaria, di lire annue 180 mila.

Art. 2

1. Alla signorina Elvezia Ghisleri figlia del professore Arcangelo Ghisleri e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1949, una pensione straordinaria di lire annue 180 mila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 5 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI