Concessione di una pensione straordinaria alle figlie del prof. Arcangelo Ghisleri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la, seguente legge:
Art. 1
1. Alla signorina Aurora Ghisleri figlia del professore Arcangelo Ghisleri e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1949, una pensione straordinaria, di lire annue 180 mila.
Art. 2
1. Alla signorina Elvezia Ghisleri figlia del professore Arcangelo Ghisleri e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1949, una pensione straordinaria di lire annue 180 mila.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 5 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI